La Cremazione in Italia: piccola storia e problemi connessi!
SAPETE COME BISOGNA CUSTODIRE LE URNE DATE IN AFFIDAMENTO A CASA?
Le normative regionali approvate nel 2001 in quasi tutte le regioni d’Italia, contemplano tutte le possibilità connesse alla cremazione, compresa anche la pratica della dispersione delle ceneri o dell’affidamento dell’urna presso il proprio domicilio.
Tutto il corpus normativo riguardante la pratica della cremazione e le attività connesse alle ceneri di risulta dei defunti, sono il traguardo raggiunto da vere e proprie battaglie di carattere legale che si protraggono in Italia da anni, contrastate all’inizio anche dalle tradizioni religiose del cristianesimo che impediva la cremazione delle salme, la principale forma di funerale pagano in uso ai romani, in contrasto coll’attesa della resurrezione, dogma cristiano riguardante il giudizio universale.
Il primo forno crematorio italiano venne costruito a Milano nel Cimitero Monumentale, correva l’anno 1875 e la prima cremazione fu nel 1876 con disapprovazione e condanna della chiesa di allora.
Ben due anni dopo la morte, il primo fu l'industriale e commerciante tessile Alberto Keller, di fede evangelica, che aveva finanziato l'edificazione del tempio crematorio. Il rito fu autorizzato con un provvedimento speciale dell’allora ministro dell'Interno Giovanni Nicotera.
Oltretutto il forno fa parte del fantastico insieme museale del cimitero Monumentale di Milano. Sono visionabili gli antichi forni e le prime urne dei defunti.
Il veto ufficiale della chiesa cadde per decisione del Concilio Vaticano II.
La cremazione è da allora in costante crescita, purtroppo non solo per motivi morali, ricordiamo che la cremazione dovrebbe essere effettuata solo dopo manifesta volontà della persona in vita, raccolta oralmente dai parenti diretti. Tutti i comuni italiani si sono adoperati per adeguarsi alle normative introdotte dai regolamenti, anche se alcune sono disattese, per es. la norma che prevede un’area comune nei cimiteri per la dispersione delle ceneri; tranne il Cimitero di Lambrate non mi risultano altre aree destinate a tale pratica, specialmente nei cimiteri di piccole città e paesi!
Il primo affido di ceneri si concretizzò dopo il parere del Consiglio di Stato n.2957/3 del 29/10/2003, in seguito a un ricorso relativo alla vedova Signora Marisa Bettiol, che fece un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Comune di Villorba (TV), dopo il rifiuto ricevuto alla sua richiesta di conservazione delle ceneri del marito presso la propria abitazione; il Consiglio di Stato convenne che l’affidamento ai familiari dell’urna cineraria fosse già ampiamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessitasse di ulteriore regolamentazione di dettaglio consentendo pertanto ai parenti di ottenere la custodia domiciliare dell’urna, rispettando tutte le normative in essere:
· Dichiarazione delle volontà del defunto quando era in vita, (norma adesso decaduta, è possibile la autocertificazione del parente anche dopo la morte).
· Obbligo di sigillare l’urna con sigillo inamovibile e l’apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.
· Relativa modulistica di consegna urna ex art. 81 del DPR 285/90),
· Garanzia di collocazione dell’urna in un luogo nel quale non possa avvenire profanazione.
L’ultima frase è in neretto perché proprio su questo aspetto si innescano parecchi problemi in quanto l’affidatario assume parecchi obblighi che spesso vengono sottovalutati.
La legge 130/2001 non entra nel dettaglio, (DPR 285/90 art. 51 e
Regio Decreto n.1265/1937 articoli 337, 343 e 394), ma al riguardo sarebbe invece opportuno avvertire l'affidatario che, con il verbale di affidamento, egli contrae dei precisi obblighi di custodia delle ceneri.
L’affidatario dell’urna deve:
Custodire le ceneri in un luogo di non facile profanazione (es un colombario – anche se difficilmente realizzabile in abitazione- o un'ambiente o armadio chiuso a chiave).
Consentire ai congiunti del defunto l’accesso al luogo di custodia dell’urna affinchè questi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro per atti rituali o di suffragio.
Rendersi totalmente disponibile a controlli e ispezioni in ordine al luogo e modalità di custodia da parte del personale preposto alle funzioni di vigilanza.
L’affidatario è bene che venga informato del fatto che, in caso di eventuali profanazioni dell’urna o delle ceneri rese possibili per propria colpa o incuria, può essere chiamato a risponderne penalmente.
L’impresa funebre, anche se non obbligata a farlo, è moralmente impegnata all’informazione dei dolenti, in ordine alla corretta custodia dell’urna in abitazione.
Il fenomeno di furto dell’urna non custodita a dovere è in forte aumento, le urne custodite in casa sovente hanno un aspetto simile a sculture, vasi di valore o cofanetti portagioie e vengono sottratte per essere aperte in seguito dai delinquenti che trovatisi di fronte al contenuto lo gettano subito.
In caso di furto presso le abitazioni le urne cinerarie vengono sottratte insieme ai valori presenti in casa e ciò accade soprattutto quando poste in esposizione senza alcuna misura di sicurezza atta a scongiurane una facile profanazione.
Qualora venisse dimostrato che l’affidatario non aveva provveduto a custodire debitamente l’urna, l’autorità pubblica potrebbe procedere con le sanzioni di legge e chiamare l’affidatario a risponderne penalmente, è dunque necessaria maggiore attenzione sul tema.